Sul cumulo della Tutela Penale e Civile della PI, in perfetto parallelo.

//Sul cumulo della Tutela Penale e Civile della PI, in perfetto parallelo.

Sul cumulo della Tutela Penale e Civile della PI, in perfetto parallelo.

Della cd. crisi della Giustizia è da molto che si parla, ma non è poi così vero. Invece della crisi finanziaria non se ne era parlato nei giusti termini e le cose vengono fuori solo ora. Le due problematiche sono inversamente proporzionali. In tempi di crisi aumenta la domanda di tutela ma diminuisce la capacita di spesa. Per non tornare all’assalto ai forni, occorre offrire un rimedio sinergico. Torno alla mia idea della tutela sinergica tra i rimedi che offre la giustizia civile e quelli che offre la tutela penale. Portare avanti insieme i due rimedi, civili e penali, ha un effetto sinergico eccellente, in termini di risultati, tempi, possibili strategie. La coesistenza delle procedure è pacificamente resa possibile dal sistema. La abolizione della pregiudiziale penale, la abolizione del dogma del divieto del conflitto dei giudicati, la abolizione della interdipendenza dei giudicati, e molti altri istituti lo confermano.

E’ pacifico che nel nostro ordinamento viga ormai il principio della piena autonomia tra il giudizio penale e quello civile. Ne consegue che il processo civile deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo penale, e il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e viceversa (salvo le eccezioni previste).

La Suprema Corte ha reso una fondamentale decisione a Sezioni Unite statuendo che la disciplina dei rapporti tra giudizio civile e processo penale è oggi improntata al diverso principio sistematico, dell’autonomia dei due ordini di cognizione. L’ordinamento viene evolvendo verso un sistema di rapporti tra le

Aumentato il deposito dei titoli di IPR nel 2009, con un primato sempre della Lombardia.

Nel corso della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale , che si tenuta a Roma presso il Ministero delle Attività Produttive, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dal 26 al 28 aprile 2010, in occasione del quarantesimo anniversario dell’istituzione dell’OMPI, sono stati diffusi dati assolutamente incoraggianti sulla brevettazione nel nostro Paese, per l’anno 2009. Il deposito delle domande, infatti, ha fatto segnare un trend in crescita: +4,5% per i modelli di utilità, con Lombardia in testa alla classifica (550), seguita da Piemonte (258), Lazio (246), Veneto (231) ed Emilia Romagna; +2% per i brevetti per invenzione, sempre con un primato della Lombardia (2942), seguita da Emilia Romagna (1518), Piemonte (1116), Veneto (1289) e Lazio (745).Aippi Newsletter 2/2010 Pagina 4

giurisdizioni, nel quale l’istituto della sospensione necessaria del giudizio per la pendenza di altro processo tende ad essere abbandonato a favore di quello dell’autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione: ciò nel segno della effettività della tutela giurisdizionale, di cui è aspetto la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma Cost.).

Al valore della uniformità dei giudicati e della coerenza logica fra le sentenze degli organi investiti di giurisdizione è stato sostituito quello del giusto processo, in ragione del quale in tanto la sentenza è giusta in quanto l’applicazione della legge sia avvenuta nell’ambito di un procedimento in cui è stato pienamente assicurato il diritto di difesa.

Non essendo stata riprodotta, nel nuovo codice di procedura penale, la disposizione del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile – ma sia stato instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, con la conseguenza che al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, il processo civile deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo penale, ed il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti. Il giudice civile non è vincolato dal giudicato penale ed è abilitato a procedere autonomamente alla valutazione del materiale acquisito nel processo, potendo così pervenire ad un risultato finale diverso da quello raggiunto nel giudizio penale . Tutto quanto sopra ovviamente sempre salve le eccezioni previste.

La possibilità che in tal modo si possano avere contrasti tra giudicato penale e giudicato civile è stata sottolineata anche da Corte Costituzionale, la quale ha osservato che in questa prospettiva di autonomia dei due giudizi si giustificano anche le limitazioni del diritto alla prova della parte civile ai sensi dell’art. 495, comma 2, c.p.p..

La sinergia tra i rimedi civili e penale è resa necessaria dalle nuove sfide che pone la globalizzazione e la crisi finanziaria in corso, dove non si può pensare che basti un solo rimedio : il malato è troppo grave. Innumerevoli sono le applicazioni pratiche della sinergia tra tutela civile e tutela penale.

Come ho cercato di sostenere, la raccolta delle prove e la fase delle cautele può benissimo essere affidata (anche) alla istruttoria penale, enormemente più veloce ed effettiva di ogni altra procedura. Una volta acquisite le prove e esperite le misure cautelari del caso, il prezioso dossier può essere utilmente impiegato per il refinement civilistico e quindi per assicurare stabilità ai rimedi già ottenuti, mediante misure inibitorie, decisioni di accertamento definitive, decisioni sui danni, avendo già a monte un dossier raccolto a monte mediante le misure di tutela penale: le perquisizioni e le misure di sequestro probatorio, sui libri e fatturato del contraffattore.

La tutela penale c’è e funziona molto bene, specie in sede cautelare, ove lo strumento del sequestro penale preventivo (locale o nazionale) è una arma straordinaria e molto veloce nella difficile lotta alla contraffazione. A seguito di un sequestro penale il contraffattore è normalmente bloccato almeno per un certo periodo. Fatalmente la sua quota di mercato viene compressa : in un mercato oligopolistico il brevettante si trova in una posizione di vantaggio per riappropriarsene. L’extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato, dovrebbe essere non solo la dimostrazione di come ben funziona il sistema, ma potrebbe anche essere destinato a finanziare il R&D e anche il contenzioso civile a tutela del brevetto

Come da premessa, cresce la domanda di tutela, ma diminuisce la capacita di spesa. Ergo, le cause devono essere autofinanziate. (autopulenti insomma)

AVV. RAIMONDO GALLI STUDIO LEGALE GALLI & ASSOCIATI – MILANO

2019-11-02T09:23:58+01:00 14 Maggio 2010|Varie|