Spigolature sul Regolamento di attuazione del Codice della PI

//Spigolature sul Regolamento di attuazione del Codice della PI

Spigolature sul Regolamento di attuazione del Codice della PI

Dopo quasi cinque anni di attesa, finalmente è venuto alla luce il Regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale, più volte sollecitato all’Avv. Loredana Gulino Direttore Generale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in occasione delle rare sue presenze a convegni o seminari specifici della PI. L’impostazione di partenza non faceva una grinza: allo scopo di evitare le lungaggini burocratiche delle approvazioni di nuove leggi, necessarie magari per aggiornare o modificare opportunamente alcuni aspetti della legge di riferimento in materia di Proprietà Industriale, sarebbe stato opportuno spostare in un regolamento di attuazione quanta più materia possibile, soprattutto di natura procedurale, in modo da riuscire ad essere in futuro decisamente più veloci e snelli nelle modifiche; essendo le modifiche di regolamento di pertinenza del Ministro competente e introdotte per Decreto.

Il principale estensore del Codice della Proprietà Industriale, il Prof. Floridia, era stato a suo tempo criticato per aver lasciato nel Codice molta materia che sarebbe più logicamente stata di pertinenza del Regolamento; tant’è vero che nelle recenti riunioni di revisione del Codice … stavo per dire che era stato proposto di spostare quelle materie nel regolamento; ma non è avvenuto così! Al contrario, nella ultima bozza del Regolamento, prima che fosse pubblicato martedì 9 marzo 2010 sulla G.U., molte parti del testo sono state eliminate essendo una mera e inutile ripetizione di quanto era già contenuto nel Codice.

Sembra una delle solite cose contorte all’italiana e invece non è così: è saggezza! Il termine saggezza infatti trae la sua origine dal fatto che “uno

che sa” è considerato saggio. Mi spiego meglio: il Prof. Floridia, nella sua lunga e provata esperienza di ottimo redattore di leggi e nella consapevolezza delle relative condizioni al contorno, sapeva fin troppo bene che arrivare nei tempi stabiliti con i regolamenti attuativi non è mai stata da noi in Italia una cosa semplice; tanto meno nel marasma legislativoattuale.

Già sin dalle origini la famosa legge brevetti italiana del 1934 (R.D. 13 settembre 1934 n. 1602), legge completa e organica per invenzioni modelli e marchi, equilibrata anche nella concezione dei modelli di utilità e per la regolamentazione dell’invenzione del dipendente, che era stata persino “spiata” e quasi copiata a suo tempo dalla Finlandia (è storicamente provato che nel 1937 il giudice finlandese Y.J. Hakulinen si ispirò proprio a questo regio decreto per ridefinire la normativa finlandese sulle invenzioni dei dipendenti), non era semplicemente mai entrata in vigore perché il previsto regolamento di attuazione, che avrebbe dovuto essere proclamato entro un anno, non fu mai emanato. Vorrei disincantare le persone che si meravigliano di questo, semplicemente ricordando la serietà e il rigore di quel tempo che non lasciava adito a proroghe su proroghe o a decreti milleproroghe di sorta!

Spero vivamente che il Prof. Floridia non mi tolga il saluto per le mie elucubrazioni su di lui, ma io sono convinto che al professore non è sfuggito affatto che diversi articoli o commi del Codice fossero materia più appropriata per il Regolamento, ma che abbia pensato saggiamente di mantenerle lo stesso, in modo che la legge potesse essere comunque attuata; tanto se aspettiamo il Regolamento … campa cavallo!

La verifica lampante delle mie assunzioni è sotto gli occhi di tutti noiAippi Newsletter 2/2010 Pagina 2

mandatari, cioè consulenti in Proprietà Industriale. La Commissione dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, di cui io stesso ho fatto parte per molti anni e in cui sono stato eletto Presidente per due mandati consecutivi, è ormai al quarto anno di “prorogatio” dopo i tre anni di normale esercizio perché si è deciso di spostare nel Regolamento le norme per le elezioni dei dieci Consiglieri nella apposita Assemblea e tutto il bagaglio delle altre norme riguardanti l’Ordine stesso. In teoria la scelta sarebbe stata eccellente, tenendo conto di quanto bisogno c’è di aggiornamento celere nei vari adempimenti dell’Ordine, per esempio nella gestione degli esami per l’iscrizione all’Albo nelle due sezioni di Brevetti e Marchi e tant’altro. Ora che ci penso, è una fortuna che, nonostante la latitanza del Regolamento, in questi quattro o cinque anni si sia riusciti lo stesso a tenere gli esami per Consulenti in Marchi e Brevetti, con la solita alternanza annuale: è evidente che nessuno ha sollevato obiezioni! Ora però il Regolamento c’è e tanto basta; speriamo soltanto che quando saranno varate, come già in fieri, le proposte modifiche al Codice della PI, i relativi necessari adattamenti del Regolamento vengano fatti a tamburo e non dopo tre o quattro anni.

Esaminati i corollari, le spigolature, e senza avere l’intenzione di dissertare sui vari aspetti del Regolamento, che certamente occuperanno molto spazio nelle riunioni e nei seminari specializzati a venire, ora vorrei quantomeno fornirne succintamente lo schema organizzativo con particolare riferimento ai vari articoli, in modo da permettere a chi ne avesse interesse una rapida consultazione pilotata:

Flash dall’Italia

i primi 5 articoli regolano il deposito cartaceo, quello telematico e le condizioni di irricevibilità delle domande;

i) dall’art. 7 all’art.10 vengono regolati depositi di brevetto europeo e internazionale;

ii) dall’art. 11 all’art. 20 vengono trattati i marchi;

iii) l’art. 24 si occupa della ricerca di anteriorità affidata all’EPO;

iv) l’art. 27 regolamenta le topografie dei semiconduttori;

v) gli artt. 38 e 39 regolamentano le tasse;

vi) l’art. 40 le trascrizioni sull’apposito registro;

vii)gli artt. 43 e 44 si occupano delle pubblicazioni di brevetti e marchi; viii) l’art. 45 tratta le procedure

di segretazione militare; ix) dall’art. 46 all’art. 63 viene trattata e

regolamentata l’opposizione relativa

ai marchi; x) dall’art. 64 all’art. 66 viene trattato

tutto quanto riguarda l’Ordine, vale a dire esami per l’iscrizione all’Albo sezione Brevetti e/o Marchi, assemblee e votazioni.

Termino ricordando che il Regolamento è stato pubblicato sulla G.U. n. 56 del 09-03-2010 supplemento ordinario N. 48/L a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 13 gennaio 2010, n. 33, dal titolo: “Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.

BRUNO MURACA SISVEL SPA

2019-11-02T09:22:47+01:00 14 Maggio 2010|Varie|