Il 22 aprile 2010, avanti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si è tenuto un altro importante confronto in merito alla compatibilità della normativa transitoria italiana sul design, in relazione alla protezione ai sensi del diritto d’autore, e la relativa disciplina comunitaria.
Sul punto ci riferisce la giornalista Rita Fatiguso che ha autorizzato AIPPI NEWSLETTER a pubblicare il suo articolo uscito su Il Sole 24 Ore del 23 aprile 2010. “Le sedie di Le Corbusier, La Panteon Chair, i televisori Brionvega, la lampada Arco dei fratelli Castiglioni. Sono alcuni pezzi di design di alto valore artistico, categoria di oggetti sulla quale ieri [i.e.: 22 aprile2010] a livello comunitario si è giocata una partita importante.
La Corte di Giustizia europea ha affrontato, infatti, la questione della compatibilità con il diritto comunitario della normativa transitoria italiana sul design che limita la protezione del diritto d’autore, permettendo a chi imitava le opere prima del recepimento della direttiva n.98/71/CE di continuare a farlo, senza limiti di tempo. Il nocciolo della questione non sta solo nell’aspetto giuridico, peraltro complesso. Il versante economico è altrettanto di rilievo. L’eccezione davanti alla Corte è stata sollevata dal Tribunale di Milano, presieduto da Cesare De Sapia, su istanza di Assoluce, l’Associazione delle imprese italiane dell’illuminazione, secondo la quale la nuova disciplina penalizza l’industria italiana del settore, nell’ambito di un giudizio promosso da Flos contro Semeraro per contraffazione proprio della lampada Arco.
L’Avvocato La Pergola, a nome della Commissione Ue, ha preso una posizione che avrà il suo peso sulla decisione finale della Corte, sostenendo la contrarietà al diritto comunitario delle norme transitorie italiane. A suo avviso, infatti, quelle norme sarebbero contrarie alla direttiva n.2001/29/CE, quella che ha armonizzato nella UE la normativa sul diritto d’autore, limitando la tutela dell’affidamento dei soggetti che operavano in precedenza in regime di assenza di protezione agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002, escludendo espressamente che in base al diritto comunitario possa essere loro consentito di continuare la loro attività dopo tale data.
Una valutazione tutt’altro che positiva, data da chi in effetti rappresenta la Commissione di Bruxelles, quindi l’Europa. Com’è ovvio, durante la discussione, mentre i legali del Governo italiano e della Semeraro, rappresentata dall’avvocato Giorgio Floridia, hanno difeso la normativa italiana, Assoluce, con l’avvocato Cesare Galli, ha obiettato che una norma transitoria non può spingersi fino al punto di negare il diritto sostanziale che la direttiva impone agli Stati membri di riconoscere, continuando a perpetuare le distorsioni del mercato che si volevano eliminare.
L’avvocato di Flos, Giovanni Casucci, ha ricordato che la Corte di Giustizia Europea si è già pronunciata contro simili norme (prolungamento da 30 a 50 anni della durata del diritto d’autore sui fonogrammi). La Corte si è riservata di decidere dopo il deposito delle conclusioni dell’avvocato generale”.