La Corte d’Appello di Torino, con ordinanza pubblicata in data 5 marzo 2010 – all’interno del procedimento introdotto da SCF Consorzio Fonografici nei confronti di un dentista che diffondeva, all’interno del proprio studio, musica radiodiffusa – ha deciso di sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte di Giustizia della Comunità Europee la seguente questione pregiudiziale interpretativa:
“… d) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà costituisca “comunicazione al pubblico”, ovvero “messa a disposizione del pubblico” ai fini dell’applicazione dell’art. 3, n. 2 lett. b) della Direttiva 2001/29/CE;
e) se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso a favore dei produttori fonografici”. Infatti, si legge nell’ordinanza citata, “la disciplina nazionale appare del tutto in linea con quella comunitaria, ma come questa non fornisce una risposta immediata alla questione se nella nozione di comunicazione al pubblico di fonogrammi rientri anche la diffusione all’interno di studi professionali privati, come quelli dentistici, nei quali l’accesso dei clienti avviene, di regola, in maniera programmata, selettiva e senza alcun obbligo a contrarre da parte del professionista, e la diffusione radiofonica o televisiva è fruita dal cliente indipendentemente da un atto di sua volizione”.
Attendiamo ora la risposta della Corte di Giustizia sul punto.
R.A.