Rimessa alla Corte di Giustizia C.E. l’interpretazione della Direttiva n. 98/71/ CE per stabilire il regime transitorio della protezione di diritto d’autore dell’industrial design - AIPPI Gruppo Italiano

Rimessa alla Corte di Giustizia C.E. l’interpretazione della Direttiva n. 98/71/ CE per stabilire il regime transitorio della protezione di diritto d’autore dell’industrial design

//Rimessa alla Corte di Giustizia C.E. l’interpretazione della Direttiva n. 98/71/ CE per stabilire il regime transitorio della protezione di diritto d’autore dell’industrial design

Rimessa alla Corte di Giustizia C.E. l’interpretazione della Direttiva n. 98/71/ CE per stabilire il regime transitorio della protezione di diritto d’autore dell’industrial design

Sarà la Corte di Giustizia comunitaria a pronunciarsi sul regime transitorio relativo all’applicabilità della tutela del diritto di autore alle opere dell’industrial design anteriore al 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore del d. lgs. 95/2001 che – in attuazione della Direttiva n. 98/71/CE – aveva riconosciuto la proteggibilità secondo il diritto di autore delle opere dell’industrial design aventi determinati requisiti), regime sul quale, con l’art. 19, comma 6, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (entrata in vigore il 15 agosto 2009), il legislatore italiano è nuovamente intervenuto (e per la terza volta).

Con ordinanza del 12 marzo/30 aprile 2009, – resa in un caso in cui si controverteva della contraffazione di un noto prodotto del design italiano, la lampada “Flos” creata dai fratelli Castiglioni – l’Associazione italiana dell’industria dell’illuminazione (Assoluce) ha infatti ottenuto la rimessione della causa alla Corte di Giustizia C.E., perché si pronunci in via pregiudiziale su una serie di quesiti volti a stabilire se l’interpretazione della Direttiva n. 98/71/C.E. osti a disposizioni nazionali come l’art. 239 C.P.I.. Il regime transitorio introdotto dal nostro legislatore e più volte modificato ha generato numerose incertezze nella giurisprudenza, soprattutto in quanto ha fatto sorgere dubbi di compatibilità con gli artt. 17 e 19 della citata Direttiva.

Come è ben noto, l’art. 17 della Direttiva stabilisce che in tutti gli Stati membri i disegni o modelli sono “ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il modello deve possedere”, mentre l’art. 19 prescrive che “Gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi allaAippi Newsletter 3/2009 Pagina 12

presente direttiva entro il 28 ottobre 2001. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva”.

Prima dell’avvenuta attuazione della Direttiva n. 98/71/C.E. da parte del citato d. lgs. 95/2001, il nostro ordinamento accordava la protezione di diritto d’autore delle opere dell’industrial design solo ove il requisito del valore artistico potesse essere considerato scindibile dal carattere industriale. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95, è stata modificata la legge 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui appunto limitava la tutela delle opere dell’arte figurativa al caso in cui il valore artistico delle stesse fosse scindibile dal carattere industriale e si sono stabiliti i requisiti (carattere creativo e valore artistico) in base ai quali le opere dell’industrial design potevano essere ammesse alla tutela del diritto d’autore. Veniva inoltre previsto che la durata di questa protezione fosse di 25 anni sino dopo la morte dell’autore.

Rispetto a questa disciplina, il legislatore ha introdotto ben tre successivi diversi regimi transitori che sembrano limitare la protezione del diritto di autore rispetto ad opere dell’industrial design create prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 95/2001, facendo salvi in un modo o in un altro i diritti dei terzi che avevano intrapreso lo sfruttamento di queste opere prima del 2001.

Il primo di questi interventi, attuato con d.lgs. n. 164/2001, introduceva nell’art. 25-bis del d.lgs. n. 95/2001 trasfondendolo poi nell’art. 239 del C.P.I. la seguente la disposizione: “Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”.

La Commissione C.E. apriva allora una procedura d’infrazione contro l’Italia, sia per la durata (di 25 anni dopo la morte dell’autore) della protezione del diritto d’autore stabilita per le opere dell’industrial design, sia per richiedere la eliminazione del predetto regime transitorio, in quanto considerato in contrasto con l’art. 17 della Direttiva n. 98/71/C.E.. In relazione a quest’ultimo punto, la Commissione C.E. riteneva in particolare che il regime di cui sopra limitasse eccessivamente l’esercizio del diritto di autore con riferimento alla lunghezza di dieci anni del periodo transitorio di esso.

Con il secondo intervento, il legislatore ha emanato il decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito nella legge n. 46/2007, il quale aumentava dunque la durata della protezione di diritto d’autore delle opere di design da 25 a 70 anni dopo la morte dell’autore e riformulava inoltre l’art. 239 C.P.I. come segue: “La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”.

I due regimi transitori ora descritti dunque sospendono per un periodo di dieci anni (quanto al primo di essi) o addirittura escludono tout court (quanto al secondo di essi) nella sua applicazione la protezione di diritto d’autore delle opere dell’industrial design anteriori al 2001, per il solo fatto che queste opere non avevano formato oggetto di una registrazione, ovvero che gli effetti di tale registrazione erano scaduti.

Gli effetti di queste due successive discipline generavano e generano dubbi di compatibilità con le disposizioni e lo spirito della Direttiva 98/71/CE, il cui art. 17 sopra riportato sembra imporre il riconoscimento di una protezione che, da un lato, prescinde dalla registrazione e, dall’altro lato, non prevede né ammette alcun differimento o rinvio per l’applicabilità della tutela d’autore rispetto al momento in cui l’opera è stata creata o “stabilit(a) in una qualsiasi forma”. Ciò sembra inoltre porsi in contrasto con la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea e creare effetti distorsivi, laddove si consideri che l’Italia non accorderebbe a determinate opere la stessa tutela che il legislatore comunitario aveva invece inteso armonizzare in tutti gli Stati Membri.

La citata legge 23 luglio 2009 n. 99 ha ora di nuovo modificato l’art. 239 C.P.I. nel modo seguente: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta in vendita o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L’attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso”.

Non sembra tuttavia che con l’introduzione di questa disposizione il legislatore abbia risolto le incertezze relative alla interpretazione delle disposizioni riguardanti il regime transitorio delle opere del disegno industriale anteriormente al 2001 o abbia saputo superare il contrasto con la Direttiva 98/71/CE. Per chiarire una volta per tutte la situazione, non resta quindi che attendere la decisione della Corte di Giustizia C.E..

AVV. MICHELA MAGGI, LEGANCE, STUDIO LEGALE ASSOCIATO – MILANO

2021-02-06T17:53:46+01:00 5 Novembre 2009|Giurisprudenza e Documenti|