Indicazioni Geografiche non Agricole
Per contestualizzare la tematica, l’avvocato Contardi ha brevemente ripercorso lo stato legislativo inerente la tutela delle indicazioni geografiche nella legislazione europea attuale, per poi passare alla rassegna di esempi di prodotti non agricoli che vantano una rinomanza legata al territorio e alle tecniche di produzione: vetro di Murano, posate di Sollingen, pietre di Brac sono alcuni degli esempi illustrati.
Sempre l’avv. Contardi ha successivamente evidenziato la carenza di un sistema uniforme a livello europeo volto a tutelare le indicazioni geografiche non-agricole, evidenziando alcune singole iniziative nazionali per tutelare specifiche categorie di prodotti non agricoli, sottolineando tuttavia gli inevitabili limiti di tutela. L’avv. Contardi ha perciò concluso che, allo stato attuale della legislazione, per tutelare i prodotti non agricoli si deve ricorrere ad un sistema alternativo alle indicazioni geografiche, che potrebbe essere offerto, ad esempio, dai marchi o dalla disciplina della concorrenza sleale. Infine, ha concluso il suo intervento dando conto dell’articolato percorso europeo che ha condotto alla recente pubblicazione della proposta di regolamento per la tutela delle indicazioni geografiche non-agricole.
L’avv. Seri ha passato in rassegna gli strumenti previsti dall’ordinamento a tutela dei marchi, alla ricerca di quelli che potrebbero essere utilizzati per tutelare le indicazioni geografiche, in assenza di una disciplina unitaria a livello dell’Unione Europea. Dopo aver escluso che il marchio individuale possa efficacemente tutelare un’indicazione geografica, in considerazione del limite della descrittività, laddove la menzione geografica sia strettamente connessa alla provenienza e/o alla qualità del prodotto/servizio, e del rischio di decettività laddove tale provenienza sia ingannevole, l’analisi ha coinvolto marchi collettivi e di certificazione. Tali strumenti, per espressa previsione normativa, possono essere validamente costituiti da segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica di prodotti e servizi, con l’eccezione del marchio di certificazione dell’Unione Europea, per il quale tale possibilità resta esclusa. L’avv. Seri ha infine analizzato i criteri applicati in giurisprudenza ai fini del riconoscimento della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2, c.c., rilevando che, all’esito dell’introduzione dell’art. 30 del codice della proprietà industriale, che ha sostituito il precedente art. 31 D. lgs. 198/1996, l’ambito di applicazione reale della disciplina della concorrenza sleale, pur ipotizzabile in astratto ed in via residuale, sembra essersi nel tempo ristretto.
L’Avv. Moretti ha incentrato il proprio intervento sui sistemi di protezione sui-generis previsti da alcune legislazioni nazionali in materia di indicazioni geografiche non agricole. Ha inizialmente individuato alcuni problemi legati all’adozione di tali sistemi di protezione, attraverso l’analisi soprattutto del sistema francese (che ad oggi costituisce il punto di riferimento a livello europeo) e, opportunamente contestualizzata, dell’attuale sistema in essere a livello europeo per i prodotti agricoli previsto dal Regolamento UE 1151/2012 sui Sistemi di Qualità. Ha successivamente trattato i temi legati all’ambito dei prodotti proteggibili attraverso tali sistemi sui-generis, alla definizione ed alla natura del legame tra prodotto, nonché alla definizione dell’area geografica.