Elenco CTU AIPPI – Raccomandazioni
(rev. gennaio 2023)
I – Lo svolgimento della CTU
- Nel corso della CTU il CTU dovrebbe indicare alle parti i punti sui quali desidera avere le loro opinioni, ferma la libertà delle parti di trattarne anche altri.
- La relazione finale dovrebbe avere lo schema indicato ai punti successivi. La relazione provvisoria dovrebbe avere il medesimo schema, salvo naturalmente l’assenza dei punti relativi alle prese di posizione delle parti sulla bozza provvisoria di relazione CTU e alle considerazioni conclusive del CTU sulle stesse.
II – La relazione di CTU
- La relazione di CTU deve rispondere al quesito sottoposto dal giudice.
- La relazione di CTU dovrebbe avere il seguente schema:
I – Svolgimento della CTU.
II – Analisi generali della privativa azionata e della contraffazione/violazione-assenza di contraffazione/violazione dedotta in giudizio.
III – I singoli requisiti di validità della privativa azionata.
IV – La contraffazione/violazione-assenza di contraffazione/violazione.
V – Conclusioni sintetiche.
VI – Allegati. - La relazione finale di CTU dovrebbe allegare:
• i verbali di udienza/incontri di CTU
• i verbali di sopralluogo
• tutte le memorie depositate dalle parti prima della relazione provvisoria di CTU
• la relazione provvisoria di CTU
• le memorie delle parti successiva ad essa
• i documenti esaminati dal CTU. - La parte intitolata “Svolgimento della CTU” dovrebbe essere sintetica ed indicare: le udienze di nomina del CTU, di giuramento (ovvero la dichiarazione sostitutiva di essa) e di formulazione del quesito; il quesito; la data di nomina dei CTP e quella di inizio delle operazioni peritali; il termine fissato per la relazione finale di CTU; i dati della privativa azionata; le cause di invalidità/nullità fatte valere e se si tratta di invalidità/nullità totale o parziale; il tipo di contraffazione/violazione dedotta in giudizio; le date delle udienze/incontri di CTU; le date delle memorie; gli eventuali tentativi di conciliazione senza esito; la data della relazione provvisoria; le date dei commenti delle parti su di essa. Questa parte della relazione di CTU non dovrebbe indicare in dettaglio le tesi sostenute dalle parti, dovendole riportare solo in estrema sintesi.
- Per la parte III e per la parte IV la relazione finale di CTU dovrebbe adottare preferibilmente questo schema:
(i) individuazione del tema (ad esempio, nel caso di CTU brevettuale: rivendicazione 1, eccezione di nullità della medesima), (ii) tesi di una parte, (iii) critica dell’altra parte, (iv) opinione provvisoria del CTU e sua motivazione, (v) in particolare individuazione dell’ambito (eventualmente residuo) di tutela della privativa azionata e della portata della eventuale contraffazione/violazione, (vi) critiche di una parte ai singoli punti della relazione provvisoria, (vii) commenti su di esse del CTU, (viii) idem per gli eventuali commenti dell’altra parte sui medesimi punti, (ix) conclusioni finali della relazione di CTU.