Con una importante sentenza, la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 18.05.2001, Pipino), prende posizione sulla tutela del know-how aziendale ex art. 623 c.p. L’art. 623 c.p. (Rivelazione di segreti scientifici o industriali) tutela anche il c.d. “segreto industriale in senso lato”, cioè il know-how aziendale, nel senso che meritevole di protezione non è solamente il segreto che ha per oggetto un’applicazione industriale, ma pure tutto il processo di produzione, l’assetto organizzativo, in una parola, il “saper come fare”, costituente patrimonio aziendale. Di conseguenza rientra nella previsione di “applicazione industriale” ex art. 623 c.p. il “segreto industriale in senso lato”, consistente nel know-how aziendale, concepito come il patrimonio di informazioni industriali che servono per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un macchinario, ma pure tutto il processo di produzione, l’assetto organizzativo aziendale, le strategie aziendali di marketing e pubblicitarie, ed ogni elemento aziendale destinato alla riservatezza, quali i dati aziendali proprietari e riservati, come le banche dati, gli elenchi clienti e fornitori, i listini prezzi, costi e margini, le presentazioni commerciali, i metodi produttivi, organizzativi, promozionali e pubblicitari, etc..
I caratteri della novità ed originalità delle applicazioni industriali non si pongono quali elementi essenziali per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali; Infatti, “richiedere una ‘originalità’ dell’invenzione, scoperta o applicazione, comporterebbe una limitazione eccessiva del campo di operatività della norma, con il rischio di ricondurre la tutela ad un ambito sostanzialmente coincidente con quella brevettabilità che invece non è ritenuto, pacificamente, presupposto necessario per l’integrazione del reato in parola”. La Corte sostiene, in tal senso, che questa argomentazione è “desumibile dalla comparazione della fattispecie dell’art. 623 con quella degli artt. 263 e 325 c.p. posti a tutela di interessi pubblici (utilizzazione di segreti di Stato e utilizzazione d’invenzioni e scoperte conosciute per ragioni di ufficio) i quali fanno espresso riferimento alla novità delle applicazioni industriali”.
La decisione della Corte sottolinea pure che la destinazione al segreto delle informazioni “non può che provenire dall’avente diritto al segreto e cioè dal titolare dell’impresa nella quale le notizie vengono utilizzate, con manifestazione di volontà espressa o tacita” benché, viene precisato, l’interesse al mantenimento del segreto non possa coincidere con il puro arbitrio dell’avente diritto, ma debba fondarsi su motivazioni “plausibili ed apprezzabili”.
Tali parametri, afferma ancora la Corte, devono necessariamente discendere dalla corrispondenza tra l’interesse dell’avente diritto con il bene tutelato dalla norma di legge, che si sostanzia nel diritto del titolare dell’azienda alla organizzazione dell’attività economica, a cui fa da pendant l’obbligo di fedeltà e correttezza ex art. 2105 c.c., cui è tenuto il dipendente: “non è qui in causa la tutela del singolo imprenditore che ha interesse a non vedersi disturbato dal concorrente nella propria nicchia di mercato, è in causa la libertà dell’imprenditore a non vedere scompaginato l’assetto organizzativo dell’impresa dall’infedeltà dei dipendenti. A tutela della capacità produttiva (e quindi della correttezza del mercato) il legislatore ha posto con l’art. 623 c.p. e 2105 c.c. limiti al principio della libera utilizzabilità delle invenzioni e scoperte scientifiche e delle applicazioni industriali”.
Per questi motivi, quindi, “la tutela non può dunque essere rigida e consistere nel semplice interesse del singolo imprenditore a non vedersi ‘disturbato’ dal concorrente nella propria nicchia di mercato, ma deve corrispondere a criteri obiettivi di difesa da comportamenti illeciti che in definitiva altro non sono che alcuni degli atti di concorrenza sleale descritti dall’art. 2598 c.c.”.
Ma, soprattutto, risulta di fondamentale importanza, per l’evoluzione del concetto di rivelazione di know-how inteso come segreto industriale in senso lato, il fatto che la Cassazione si preoccupi di sottolineare che per know-how vada inteso ad es. “il complesso delle informazioni industriali necessarie per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto, informazioni che, secondo l’ipotesi accusatoria, avevano consentito ai due ex dipendenti della A.S.H. Srl di progettare e mettere a punto in tempi brevi un’apparecchiatura avente la stessa funzionalità, tipologia applicativa, campo di applicazione e lo stesso spazio di mercato della macchina della A.S.H. Alla luce di tali principi, il fatto che la macchina fosse reperibile sul mercato, che in essa non vi fossero elementi di originalità, né nell’insieme né nell’assemblaggio delle singole parti, è irrilevante, in quanto il dato destinato espressamente al segreto dalla A.S.H. Srl è costituito dal complesso di conoscenze ed esperienze tecniche acquisite” dagli ex dipendenti e messo da essi a disposizione di una società concorrente e da quest’ultima impiegato per il proprio profitto, dovendosi tenere in considerazione che “le due macchine sono ovviamente dello stesso tipo e rendono le stesse prestazioni, sono in sostanza in netta concorrenza tra di loro e occupano la stessa nicchia di mercato”.
La disposizione contenuta nell’art. 623 c.p., quindi, “posta innanzitutto a garanzia della libertà imprenditoriale, implica necessariamente anche la salvaguardia dei traguardi raggiunti dall’imprenditore che nell’organizzazione aziendale promuove attività di ricerca e sviluppo ed investe risorse economiche e di personale per il conseguimento dei risultati che siano idonei a migliorare ed aumentare la produzione”.
“Se al ‘sapere come fare’, cioè il ‘know-how’, non viene riconosciuto il carattere della segretezza, la tutela finirebbe per rimanere un guscio vuoto poiché il vero patrimonio di fatto rimarrebbe escluso dalla stessa; nel caso in esame, non s’è trattato di semplice esperienza professionale dagli imputati neo-assunti messa a disposizione della D. Spa; ma piuttosto di processi produttivi, ossia d’applicazioni industriali che la A.S.H. Srl aveva acquisito dopo anni di ricerche e di sperimentazioni tecniche”.
E’ noto come possa essere di fatto complessa la tutela del know how, e torno quindi alla idea della sinergia tra i rimedi civili e penale resi necessari dalle nuove sfide che pone la globalizzazione e la crisi finanziaria in corso, dove non si può pensare che basti un solo rimedio.
Innumerevoli sono le applicazioni pratiche della sinergia tra tutela civile e tutela penale.
Come ho cercato di sostenere, la raccolta delle prove e la fase delle cautele può benissimo essere affidata (anche) alla istruttoria penale, in sinergia con quella cautelare civile. Una volta acquisite le prove e esperite le misure cautelari del caso, il prezioso dossier può essere utilmente impiegato per il refinement civilistico e quindi per assicurare stabilità ai rimedi già ottenuti, mediante misure inibitorie, decisioni di accertamento definitive, decisioni sui danni, avendo già a monte un dossier raccolto a monte mediante le preziose misure di tutela penale: le perquisizioni e le misure di sequestro probatorio, sui libri e fatturato del contraffattore.
La tutela penale c’è e funziona molto bene, specie in sede cautelare, ove lo strumento del sequestro penale preventivo (locale o nazionale) è una arma straordinaria e molto veloce nella difficile lotta alla contraffazione.
A seguito di un sequestro penale il contraffattore è normalmente bloccato per un certo periodo. La sua quota di mercato viene compressa : in un mercato oligopolistico il brevettante si trova in una posizione di vantaggio per riappropriarsene. L’extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato può essere destinato a finanziare il R&D e magari anche il contenzioso civile a tutela del brevetto. Le cause devono in sostanza essere autofinanziate, mediante il recupero del mercato e quindi finanziate dal contraffattore stesso.
Non si dirà più facilmente che rubare una idea da una persona è plagio e rubarne da molte è ricerca.
Avv. Raimondo Galli
Studio Legale Galli & Associati – Milano