Tag: Newsletter 2-2010

Il Design Italiano entra in Farnesina e gira il mondo.

In data 30 novembre 2009 è stata inaugurata, all’interno del palazzo della Farnesina in Roma, sede del Ministero degli Affari Esteri, la Collezione Farnesina Design. I piani del palazzo ospitano così, lungo i propri corridoi, all’interno di piccole e grandi sale conferenze e nei loggiati, istallazioni di prodotti tra i più significativi del design italiano. Fanno così bella mostra di sé articoli per l’arredamento (citiamo, tra le aziende ospitate: Ad Hoc, Artemide, Bernini, Bosa, Cerruti Baleri, Domodinamica, Elica, Matteo Grassi, Ifi, Knoll, Loccioni, Metalco, Progetti, Stone, Venini, Voltolina) e non solo: anche Ducati e Rondine Motor hanno conquistato uno spazio all’interno della Collezione.

Ancora dalla Corte di Giustizia CE: sulla normativa italiana transitoria in materia di design e tutela d’autore.

Il 22 aprile 2010, avanti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si è tenuto un altro importante confronto in merito alla compatibilità della normativa transitoria italiana sul design, in relazione alla protezione ai sensi del diritto d’autore, e la relativa disciplina comunitaria. Sul punto ci riferisce la giornalista Rita Fatiguso che ha autorizzato AIPPI NEWSLETTER a pubblicare il suo articolo uscito su Il Sole 24 Ore del 23 aprile 2010. “Le sedie di Le Corbusier, La Panteon Chair, i televisori Brionvega, la lampada Arco dei fratelli Castiglioni. Sono alcuni pezzi di design di alto valore artistico, categoria di oggetti sulla quale ieri [i.e.: 22 aprile2010] a livello comunitario si è giocata una partita importante.

La Corte di Giustizia CE si pronuncia sulle caratteristiche degli ISP-Internet Service Provider e sulla loro responsabilità per contraffazione di marchio.

Con la sentenza del 23 marzo 2010 nelle cause riunite C-236/08, C-237/08, C- 238/08 la Corte di Giustizia ha preso posizione sulla questione molto dibattuta se i servizi forniti dai motori di ricerca siano qualificabili come hosting ex artt. 12-15 della Direttiva 2000/31 sul Commercio Elettronico ancorché il motore di ricerca ricavi un profitto dalla loro fornitura, e se, nel caso di servizi di keyword advertising (vale a dire di pubblicità, sotto forma di link sponsorizzati evidenziati in certe parti della pagina in cui vengono forniti i risultati di una ricerca, distinte da questi ultimi) l’uso di parole chiave coincidenti con marchi altrui integri una violazione dei diritti su quei marchi da parte dell’inserzionista e del fornitore del servizio. Su quest’ultimo punto, la Corte ha stabilito – ed ha subito ribadito in C. Giust. CE 25 marzo 2010, C-278/08 (BergSpechte) – che il prestatore di un servizio di keyword advertising su Internet che consente l’uso di parole chiave identiche a un marchio altrui non fa un uso di tale segno ai sensi dell’art. 5 nn. 1 e 2 della direttiva 89/104: e ha aggiunto che in questo caso il motore di ricerca è qualificabile come ISP che offre un servizio di hosting, beneficiando dunque dell’esenzione di responsabilità prevista dagli artt. 12-15 della direttiva sul commercio elettronico in quanto non svolge, né può essergli richiesto di svolgere, un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati su richiesta di un inserzionista. La responsabilità sorge solo ove l’ISP, avendo avuto conoscenza della natura illecita dei dati inseriti, abbia omesso di rimuoverli o di disabilitare l’accesso agli stessi. La pronuncia della Corte CE appare in linea con l’ordinanza collegiale di II grado emessa dal Tribunale di Roma, 11 febbraio 2010 sul caso You Tube/R.T.I., secondo cui “You Tube e Google svolgono attività di ISP, cioè servizio di ‘hosting’, consistente nell’offrire ai propri utenti una piattaforma attraverso la quale conservare e rendere disponibili contenuti audio e video e quindi memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio”; non esiste “un obbligo di sorveglianza generale del provider rispetto al contenuto dei dati”; e “non si tratta quindi di pretendere dal provider un’attività preventiva di controllo e di accertamento di ciascun singolo frammento caricato dagli utenti, ma di rimuovere materiale illecitamente trasmesso dopo aver avuto conoscenza, dall’avente diritto”, della natura illecita dei materiali inseriti. AVV. PROF. LUIGI MANSANI LOVELLS

La musica dal dentista finisce davanti alla Corte Europea di Giustizia.

La Corte d’Appello di Torino, con ordinanza pubblicata in data 5 marzo 2010 – all’interno del procedimento introdotto da SCF Consorzio Fonografici nei confronti di un dentista che diffondeva, all’interno del proprio studio, musica radiodiffusa – ha deciso di sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte di Giustizia della Comunità Europee la seguente questione pregiudiziale interpretativa: “… d) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà costituisca “comunicazione al pubblico”, ovvero “messa a disposizione del pubblico” ai fini dell’applicazione dell’art. 3, n. 2 lett. b) della Direttiva 2001/29/CE; e) se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso a favore dei produttori fonografici”. Infatti, si legge nell’ordinanza citata, “la disciplina nazionale appare del tutto in linea con quella comunitaria, ma come questa non fornisce una risposta immediata alla questione se nella nozione di comunicazione al pubblico di fonogrammi rientri anche la diffusione all’interno di studi professionali privati, come quelli dentistici, nei quali l’accesso dei clienti avviene, di regola, in maniera programmata, selettiva e senza alcun obbligo a contrarre da parte del professionista, e la diffusione radiofonica o televisiva è fruita dal cliente indipendentemente da un atto di sua volizione”. Attendiamo ora la risposta della Corte di Giustizia sul punto. R.A.

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