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Nei mesi scorsi si è discusso molto in merito alle novità che il DDL Sviluppo avrebbe apportato alla tutela penale dei diritti di proprietà industriale.Ora che l’iter legislativo si è concluso con l’approvazione della legge numero 99 del 23 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio scorso ed in vigore dal 15 agosto, è possibile esaminare le medesime norme ed esprimere una prima opinione sull’impatto che tali modifiche potranno avere sulla lotta alla contraffazione.E’ evidente, ma giova rammentarlo, che solo l’applicazione pratica e l’interpretazione che la Corte di Cassazione darà alle medesime fattispecie penali potranno chiarire pienamente le implicazioni delle nuove norme.Le norme definitivamente approvate hanno subito un lungo iter parlamentare: il primo testo, elaborato dall’Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, frutto della collaborazione di numerose Agenzie Governative e di Ministeri, oltreché del Comitato Tecnico del medesimo Alto Commissario, era stato inserito nel DDL Sviluppo già nel mese di giugno 2008. Nel corso degli oltre dodici mesi di passaggi parlamentari tra Camera e Senato, l’impianto originario è stato in parte modificato -sia con soppressioni, sia con veri e propri emendamenti- fino a stravolgerne, almeno in parte, natura e finalità. In via di principio le novità prevalenti, sostanzialmente la parte del disegno di legge originario, sono sostanzialmente positive:

– le nuove norme introducono pene edittali più gravi (anche se con qualche distonia, considerato che il nuovo art. 473 secondo comma punisce con pene edittali differenti la contraffazione di brevetti e modelli (quattro anni di reclusione, art. 473 secondo comma) rispetto alla contraffazione di marchi, la cui penaAippi Newsletter 3/2009 Pagina 9

edittale massima è rimasta quella già prevista dalla norma previgente (tre anni di reclusione); – è fondamentale l’introduzione della nuova circostanza aggravante che punisce con la reclusione da due a sei anni la commissione in modo sistematico, ovvero attraverso l’allestimento di mezzi ed attività organizzate, le condotte già previste dagli articoli 473 e 474 primo comma. Si tratta di una norma che colma una grave lacuna, considerate le gravi difficoltà incontrate nelle aule di tribunale nel configurare il reato associativo già previsto dall’art. 416 del codice penale; – le nuove previsioni sulla confisca per equivalente e dei proventi derivanti a terzi – anche estranei all’attività criminosa- consentiranno di colpire i contraffattori sotto il profilo economico limitando fortemente la possibilità che gli stessi –anche attraverso prestanome- possano godere di proventi che derivano da attività illecite.

Infine il rilevante aggravamento delle condotte già previste dall’art. 127 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale (da poco più di mille euro a tre anni di reclusione), che viene abrogato e contestualmente sostituito da altra norma (l’art. 517 ter c.p.) rispetto alla quale si pone in evidente rapporto di continuità giuridica, sembra soddisfare la richiesta di aggravare in modo sostanziale la pena, minimale ed obsoleta, già prevista dall’art. 127 CPI. Tuttavia, nonostante le note positive sin qui espresse, desta grave preoccupazione la scelta del legislatore di modificare l’elemento soggettivo del reato. Nelle nuove fattispecie penali previste dagli artt. 473, 474 e 517 ter del codice penale la rilevanza penale delle condotte previste dalle rispettive è subordinata alla conoscenza dell’esistenza del titolo di proprietà industriale. La previsione legislativa non è chiarissima: l’inciso ‘potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale’ adottato dal legislatore sembrerebbe far retrocedere la perseguibilità penale delle condotte addirittura ad una ipotesi colposa, tuttavia una più attenta analisi delle fattispecie e del contesto giuridico in cui si inseriscono sembrano suggerire che, al contrario, la Corte di Cassazione potrebbe interpretare la norma pretendendo effettiva conoscenza dell’esistenza del titolo violato e non, come qualche interprete si è affrettato ad affermare, una sua conoscenza anche solo potenziale. In sostanza la modifica della tipologia di elemento soggettivo del reato potrebbe offrire al contraffattore una formidabile via di uscita per evitare la sanzione penale. La pratica nelle aule di tribunale degli ultimi dieci anni ci ha insegnato che i responsabili di violazioni ripetute e ripetitive di diritti di proprietà industriale, che hanno elevato a sistema la contraffazione facendolo diventare un business appetibile per ogni tipo di organizzazione criminale, hanno saputo sfruttare ogni debolezza –reale o apparente- del sistema (i casi del falso grossolano e dei c.d. falsi d’autore ne sono chiari esempi). La modifica di cui si è detto fornisce alla ‘holding del falso’ terreno facile per nuove discussioni, il cui esito è, allo stato, non prevedibile. Fuori di metafora è concreto il rischio è che le nuove fattispecie, introdotte dal parlamento e dichiaratamente volute dal Governo per rafforzare la lotta alla contraffazione abbiano un ambito di applicazione più ridotto delle precedenti. Detto questo non si può non rimarcare anche come il nostro legislatore abbia perso una grande occasione anche per migliorare un sistema anche sotto il profilo sistematico, per esempio attraverso l’introduzione di istituti che esistono da anni o decenni in altri sistemi giuridici, come ad esempio il sequestro ritardato e la consegna controllata, strumenti di investigazione necessari per il tracciamento -oggi non consentito- di destinatari ignoti. La conclusione di queste brevi note, certamente non esaustive di tutte le connotazioni –positive e negative- delle nuove norme è che forse quando si discetta di tutela penale dei diritti di proprietà industriale occorrerebbe ricordare che il terreno di elezione su cui misurare queste norme è quello della criminalità, sia essa organizzata, di stampo mafioso o transazionale. L’uso che talvolta viene fatto di queste norme in ambiti diversi è certamente residuale e non prioritario. Ancora una volta fuori di metafora il diritto penale industriale non è una via alternativa ai rimedi ed alle tutele offerte dalla legislazione civilistica. Talune modifiche del disegno di legge originario sono parse invece frutto di un malinteso senso protezionistico che, in

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ultima analisi, giova solo ed esclusivamente agli interessi di coloro che agiscono nel più totale spregio dei diritti di proprietà industriale in cui invece, per contro, ognuno di noi crede fortemente.

AVV. RICCARDO CASTIGLIONI STUDIO LEGALE CBMLD –