La responsabilità del provider: il tribunale di Roma ritiene Yahoo responsabile di contributory infringement. - AIPPI Gruppo Italiano

La responsabilità del provider: il tribunale di Roma ritiene Yahoo responsabile di contributory infringement.

//La responsabilità del provider: il tribunale di Roma ritiene Yahoo responsabile di contributory infringement.

La responsabilità del provider: il tribunale di Roma ritiene Yahoo responsabile di contributory infringement.

Con provvedimento cautelare datato 24 marzo 2011 e che ha suscitato un certo clamore nel mondo del web, il Tribunale di Roma ha ordinato a Yahoo Italia S.r.l. di rimuovere dai propri risultati di ricerca tutti i link a siti che offrissero versioni pirata del film iraniano “About Elly”.

L’azione era stata promossa dal distributore italiano della pellicola, la società PFA, la quale, a tutela dei propri diritti esclusivi di sfruttamento economico dell’opera, aveva agito in via cautelare nei confronti di Yahoo Italia, di Google Italia S.r.l. e di Microsoft S.r.l., sostenendo che dette società offrissero link a numerosi siti che consentivano la visione in streaming, il download ed il peer to peer di copie illecite del film. In particolare, sosteneva la ricorrente, le società resistenti avevano mantenuto l’indicizzazione a detti siti illeciti, nonostante la lettera di diffida ricevute da PFA.

Il Tribunale di Roma, reputando fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Google Italia S.r.l. e Microsoft S.r.l., atteso che i motori di ricerca google.it e it.msn.com venivano gestiti direttamente ed autonomamente dalle rispettive holding americane – ha esaminato nel merito la sola posizione di Yahoo Italia.

Seguendo l’orientamento tracciato della Corte Europea di Giustizia nella nota sentenza Luis Vuitton v. Google France (del 23 marzo 2010), il tribunale romano ha qualificato il gestore di un motore di ricerca come intermediario della società dell’informazione, ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2000/31/EC e lo ha quindi ritenuto beneficiare dell’esenzione da responsabilità prevista dal successivo art. 14. Ciò significa che il gestore del motore di ricerca, non svolgendo un ruolo attivo nella fase di ricerca dei siti pertinenti rispetto all’interrogazione avviata dall’utente, e non avendo neppure conoscenza dei contenuti di detti siti, , non può essere ritenuto responsabile per i dati in essi contenuti. Tuttavia, laddove il provider venga a conoscenza, per iniziativa della parte interessata od aliunde, del fatto che il contenuto di uno dei siti web ospitati violi il copyright di un terzo, ecco che allora diviene in grado di esercitare un controllo successivo, impedirne l’indicizzazione, ed ha quindi il dovere di attivarsi in tal senso.

In applicazione dei principi innanzi esposti e rilevato che, nonostante la diffida inviata da PFA, Yahoo Italia non aveva provveduto a rimuovere i link ai siti pirata denunciati, il tribunale di Roma ha ritenuto quest’ultima responsabile di contributory infringment e le ha, pertanto, ordinato di disattivare tutti i link ai  siti che contenessero versioni pirata, integrali o parziali, del film. In buona sostanza l’organo giudicante ha ritenuto che Yahoo Italia, non si fosse adoperata per contrastare la denunciata violazione di diritti d’autore nonostante le opportune segnalazioni di PFA.

Il fatto che Yahoo fosse a conoscenza della natura illecita dei contenuti dei siti web ospitati, esclude la possibilità che Yahoo possa beneficiare delle esenzioni di responsabilità previste dalla Direttiva Comunitaria 2000/31 e rende altresì Yahoo destinataria dei provvedimenti cautelari introdotti – in esecuzione della direttiva enforcement – dall’articolo 156 della legge sul diritto d’autore, contro quegli intermediari “i cui servizi sono utilizzati per commettere la violazione” del diritto d’autore.

Pare che Yahoo abbia recentemente impugnato il provvedimento in commento, sostenendo che PFA, nonostante la propria espressa richiesta, non le avrebbe fornito gli indirizzi URL dei siti web illegali, impedendo così a Yahoo di identificarli con esattezza e di rimuoverli dai propri risultati.

Ipotizzando che le conclusioni dell’ordinanza qui commentata vengano confermate anche in sede di merito, è auspicabile che i giudici chiariscano anche se qualunque genere di segnalazione sia  sufficiente per far scattare l’obbligo in capo al provider d’immediata rimozione, o se, diversamente, sussista un certo margine di discrezionalità valutativa in capo al gestore motore di ricerca, o se, ancora, come ritiene qualcuno, detto onere di attivazione non debba sussistere solo previo accertamento giudiziario circa l’effettiva illiceità dei siti indicizzati.

avv. Barbara Sartori

CBA Studio Legale e Tributario

2021-02-06T17:52:37+01:00 25 Maggio 2011|Giurisprudenza e Documenti|