Sulla Esecuzione nella Unione Europea dei provvedimenti di sequestro probatorio, mediante contatto diretto tra Pubblici Ministeri di diversi Stati

//Sulla Esecuzione nella Unione Europea dei provvedimenti di sequestro probatorio, mediante contatto diretto tra Pubblici Ministeri di diversi Stati

Sulla Esecuzione nella Unione Europea dei provvedimenti di sequestro probatorio, mediante contatto diretto tra Pubblici Ministeri di diversi Stati

Altre novità sul fronte penale. Questa volta si tratta di tutela penale cross borders.
Una recente Legge che attua la decisione quadro 2003/577/GAI sulla esecuzione – inter alia – nella unione europea dei provvedimenti penali di sequestro probatorio cross borders, ha la finalità di prevedere, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali pronunciate dalle autorità giudiziarie penali degli Stati membri, il riconoscimento e l’esecuzione sul territorio di uno Stato, sia pur a certe condizioni, di provvedimenti penali di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro, mediante cooperazione giudiziaria diretta fra le autorità giudiziarie penali degli Stati membri.
La normativa in esame si applica specificatamente anche ai reati connessi alla violazione della proprietà intellettuale.
La legge menzionata è già pubblicata, e si attende solamente l’emissione del regolamento attuativo, per quanto concerne alcuni aspetti e la modulistica relativa alle informative trasmettende tra i PM di diversi Stati.
Detta modulistica è peraltro già presente ed approvata nella decisione quadro Europea e del resto sia la decisione quadro europea che la Legge Italiana appaiono essere già complete e specifiche (e quindi si dovrebbe parlare di disposizioni “self executing”) e pertanto in attesa del solito immancabile regolamento attuativo, dato che le finalita di tutela pubblica e la sostanziale completezza della normativa dovrebbero potere bilanciare (almeno nei casi più rilevanti e in quelli perseguibili di ufficio) la mancata emanazione del regolamento attuativo, non dovrebbero intanto porsi insormontabili ostacoli alla tutela cross borders penale, almeno in fase istruttoria e almeno nei casi di maggior allarme sociale.
Abbiamo infatti potuto vedere in più occasioni che il coordinamento tra PM di vari Stati è già materia vivente, anche se il campo di sperimentazione passa normalmente per fattispecie di maggior allarme sociale della contraffazione.
Fatto sta che il sistema di base c’è già e probabilmente la normativa “in corso” avrà la funzione di migliorarla, e sono immaginabili scenari di tutela penale cross borders di grande interesse e utilità nella lotta contro la contraffazione.
Con una adeguata sinergia tra rimedi cross borders civili e penali, si dovrebbe poter non solo disincentivare il frazionamento per Stato tra i vari siti produttivi-distributivi contraffattori, ma si dovrebbe anche velocizzare la riappropriazione della quota di mercato persa dal titolare del diritto, cosa che in tempi di crisi come quella attuale è vitale, non solo sul versante della credibilità, ma anche su quello ancora più importante dell’auto finanziamento del contenzioso, dato che la riappropriazione della quota di mercato persa determina una extra profitto che può essere utilmente destinato anche al contenzioso ed alla ulteriore brevettazione.
Avv Raimondo Galli
Studio Legale Galli & Associati – Milano

Altre novità sul fronte penale. Questa volta si tratta di tutela penale cross borders.
Una recente Legge che attua la decisione quadro 2003/577/GAI sulla esecuzione – inter alia – nella unione europea dei provvedimenti penali di sequestro probatorio cross borders, ha la finalità di prevedere, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali pronunciate dalle autorità giudiziarie penali degli Stati membri, il riconoscimento e l’esecuzione sul territorio di uno Stato, sia pur a certe condizioni, di provvedimenti penali di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro, mediante cooperazione giudiziaria diretta fra le autorità giudiziarie penali degli Stati membri.
La normativa in esame si applica specificatamente anche ai reati connessi alla violazione della proprietà intellettuale.
La legge menzionata è già pubblicata, e si attende solamente l’emissione del regolamento attuativo, per quanto concerne alcuni aspetti e la modulistica relativa alle informative trasmettende tra i PM di diversi Stati.
Detta modulistica è peraltro già presente ed approvata nella decisione quadro Europea e del resto sia la decisione quadro europea che la Legge Italiana appaiono essere già complete e specifiche (e quindi si dovrebbe parlare di disposizioni “self executing”) e pertanto in attesa del solito immancabile regolamento attuativo, dato che le finalita di tutela pubblica e la sostanziale completezza della normativa dovrebbero potere bilanciare (almeno nei casi più rilevanti e in quelli perseguibili di ufficio) la mancata emanazione del regolamento attuativo, non dovrebbero intanto porsi insormontabili ostacoli alla tutela cross borders penale, almeno in fase istruttoria e almeno nei casi di maggior allarme sociale.
Abbiamo infatti potuto vedere in più occasioni che il coordinamento tra PM di vari Stati è già materia vivente, anche se il campo di sperimentazione passa normalmente per fattispecie di maggior allarme sociale della contraffazione.
Fatto sta che il sistema di base c’è già e probabilmente la normativa “in corso” avrà la funzione di migliorarla, e sono immaginabili scenari di tutela penale cross borders di grande interesse e utilità nella lotta contro la contraffazione.
Con una adeguata sinergia tra rimedi cross borders civili e penali, si dovrebbe poter non solo disincentivare il frazionamento per Stato tra i vari siti produttivi-distributivi contraffattori, ma si dovrebbe anche velocizzare la riappropriazione della quota di mercato persa dal titolare del diritto, cosa che in tempi di crisi come quella attuale è vitale, non solo sul versante della credibilità, ma anche su quello ancora più importante dell’auto finanziamento del contenzioso, dato che la riappropriazione della quota di mercato persa determina una extra profitto che può essere utilmente destinato anche al contenzioso ed alla ulteriore brevettazione.
Avv Raimondo Galli
Studio Legale Galli & Associati – Milano

2019-11-02T09:25:40+01:00 5 Marzo 2010|Giurisprudenza e Documenti|