La contraffazione via web in due recenti provvedimenti del Tribunale di Roma (Trib. Roma, ord. 15 dicembre 2009 e 11 febbraio 2010).

//La contraffazione via web in due recenti provvedimenti del Tribunale di Roma (Trib. Roma, ord. 15 dicembre 2009 e 11 febbraio 2010).

La contraffazione via web in due recenti provvedimenti del Tribunale di Roma (Trib. Roma, ord. 15 dicembre 2009 e 11 febbraio 2010).

La contraffazione a mezzo della rete Internet – così come la vendita attraverso questi canali di prodotti la cui commercializzazione è riservata a canali regolamentati (come i farmaci) – con conseguenze pregiudizievoli di estrema gravità sia per i titolari dei diritti di proprietà industriale violati, sia per la sicurezza e la stessa salute dei cittadini (che anche la contraffazione mette spesso in pericolo, poiché i falsi sono spesso anche pericolosi o sono realizzati in modo non conforme alle prescrizioni sulla sicurezza dei prodotti) sta divenendo un problema sempre più grave, raggiungendo proporzioni di giorno in giorno più allarmanti.
Questo problema ha assunto certamente un rilievo che non poteva essere previsto al momento dell’adozione della Direttiva n. 2000/31/C.E. e nemmeno in quello dell’attuazione di essa nel nostro Paese, operata con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, emanato in forza della delega conferita al Governo dalla legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001). La Direttiva, tuttavia, contiene una serie di elementi che, se opportunamente valorizzati dalla giurisprudenza (e dai legislatori nazionali), consentono di delineare una soluzione equilibrata al problema della responsabilità degli Internet service providers, e più in generale dei fornitori di servizi via web.
In particolare, la Direttiva prevede espressamente che i fornitori dei servizi web da essa disciplinati rispondano, anche sul piano del risarcimento del danno, in tutti i casi in cui vi sia la consapevolezza da parte loro dell’illiceità dell’attività del destinatario del servizio o dell’informazione da esso fornita, ovvero di fatti e di circostanze che rendano questa illiceità manifesta, e non siano intervenuti per rimuovere le informazioni o disabilitare l’accesso non appena siano venuti al corrente di tali fatti. La Direttiva, inoltre, consente agli Stati membri di prevedere, anche in difetto di questi presupposti, «la possibilità di azioni inibitorie», cioè di azioni che impongano ai providers di «porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima»; e prevede altresì che le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità da essa previste non si applichino al prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti, a quello che presti servizi ulteriori a quelli disciplinati dalla Direttiva, ed a quello che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso ed è previsto dal diritto al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite. Il che significa che già oggi i casi più eclatanti della contraffazione web potrebbero essere adeguatamente colpiti sulla base delle norme ordinarie in materia di contraffazione, senza che il provider implicato nel fenomeno possa invocare la propria irresponsabilità.
In questa prospettiva si è  in effetti mossa anche la nostra giurisprudenza con due ordinanze recentissime (Trib. Roma, ord. 15 dicembre 2009, poi confermata in sede di reclamo da Trib. Roma, ord. 11 gennaio 2010), che hanno avuto modo di stabilire la responsabilità di un soggetto qualificatosi come hosting provider (nello specifico, il sito internet You-Tube) proprio sulla base dello stesso ragionamento sopra svolto.
In particolare sono stati ritenuti determinanti ai fini di affermare la responsabilità del titolare del sito:
il reiterato compimento di atti illeciti sui siti internet coinvolti
nonostante le numerose diffide (che ha portato a respingere la tesi in base alla quale il provider sarebbe irresponsabile in quanto la sua unica funzione sarebbe quella di mettere a disposizione  degli utenti gli spazi web); e
la concreta possibilità per il sito internet di monitorare l’attività degli utenti al fine di escludere la pubblicazione di immagini di contenuto pedo-pornografico, il che rendeva evidente che lo stesso sarebbe potuto avvenire anche al fine di escludere la pubblicazione di prodotti contraffatti, nonché quella di interrompere in maniera temporanea o permanente la fornitura del servizio per svariati motivi.
Il provvedimento in questione ha precisato che la valutazione della responsabilità del provider va effettuata caso per caso, e che in particolare una responsabilità si configura ogni qualvolta “il provider … eroghi servizi aggiuntivi e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto quando, consapevole della presenza di materiale sospetto si astenga dall’accertarne la illiceità e dal rimuoverlo o se consapevole dell’antigiuridicità ometta di intervenire”, chiarendo che, nel caso di specie, l’attività illecita era stata posta in essere con modalità “inconciliabili con … la semplice messa a disposizione della piattaforma”. In una prospettiva analoga, ancorché relativa ad una problematica almeno in parte diversa, si deve segnalare anche la decisione di Cass. pen., 23 dicembre 2009, 1055, relativa ad un noto caso di download illegale di opere protette dal diritto d’autore per mezzo di un sistema c.d. peer to peer, che ha ritenuto sussistere la responsabilità del gestore di un sito internet già per il semplice fatto di aver organizzato “per mezzo di un motore di ricerca o con delle liste indicizzate” le informazioni (fornitegli da alcuni utenti) essenziali perché gli (altri) utenti potessero “orientarsi chiedendo il downloading di quell’opera piuttosto che un’altra”.
Valorizzando le possibilità offerte dalla Direttiva è dunque possibile tutelare nel modo migliore, ed allo stesso tempo, la sicurezza e la libertà di scelta degli utenti e degli operatori professionali della rete web e i diritti che sono più esposti alle violazioni commesse a mezzo della rete, ed in primis quelli di proprietà industriale e intellettuale, secondo la prospettiva di bilanciamento degli interessi che è appunto alla base della Direttiva.
Questa stessa prospettiva è del resto al centro delle riflessioni degli organismi che si stanno direttamente occupando di questo problema, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, rispettivamente in seno all’Osservatorio su Pirateria e Contraffazione della Commissione UE e al Tavolo sulla Contraffazione Web istituito dal neo-Direttore dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e della Lotta alla Contraffazione, Avv. Loredana Gulino. Da questo lavoro di approfondimento è lecito attendersi un rilevante salto di qualità in un settore fondamentale per il futuro di un commercio elettronico rispettoso dei diritti di tutti i soggetti interessati al fenomeno.
Avv. Prof. Cesare Galli

2021-02-06T17:54:05+01:00 5 Marzo 2010|Giurisprudenza e Documenti|