Statuto

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Statuto2021-04-17T21:44:04+02:00

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

AIPPI – GRUPPO ITALIANO

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita l’associazione denominata AIPPI – Gruppo Italiano (di seguito: l’Associazione).

L’Associazione costituisce il Gruppo Italiano dell’associazione internazionale denominata, in lingua inglese, International Association for the Protection of Intellectual Property, nota anche come AIPPI.

L’Associazione ha natura di associazione senza scopo di lucro.

Art. 2 – SCOPI

L’Associazione potrà prendere ogni iniziativa che riterrà opportuna per il raggiungimento dei seguenti fini:

  • ricerche e proposte per l’armonizzazione della disciplina internazionale del diritto della proprietà intellettuale ed industriale e materie ad esso affini e collegate;
  • organizzazione di convegni, seminari ed altre occasioni di studio e di approfondimento delle predette materie;
  • comparazione delle legislazioni e della prassi dei vari Paesi allo scopo di promuoverne il miglioramento, il coordinamento e l’unificazione;
  • proposte per la formazione di convenzioni, accordi, trattati e della regolamentazione dell’Unione Europea nelle materie di cui sopra;
  • analisi ed interpretazione della legislazione e della prassi italiana nelle materie di cui sopra nei suoi aspetti attuali ed evolutivi, nonché lo studio e la predisposizione di proposte normative;
  • collaborazione con autorità, enti ed organi amministrativi, giurisdizionali e legislativi italiani, stranieri ed internazionali, con organismi dell’Unione Europea e con altre associazioni di studio, per favorire un sempre maggiore coordinamento ed una migliore sintonia fra esigenze concrete e disciplina normativa interna ed internazionale;
  • collaborazione con l’Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale, con i suoi gruppi nazionali e regionali e con i suoi membri individuali;
  • diffusione della conoscenza della proprietà intellettuale e della attività dell’associazione presso tutte le autorità ed organismi competenti.

Art. 3 – SEDE

L’associazione ha sede in Milano e potrà istituire eventuali sedi decentrate o distaccate in altre città, con delibera del Comitato Esecutivo.

Art. 4 – ASSOCIATI

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche interessate alla proprietà intellettuale nell’ambito della propria attività di studio, professionale, o di impresa.

La domanda di ammissione all’Associazione, conforme ai requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, è rimessa all’approvazione del Comitato Esecutivo.

Gli Associati che abbiano conseguito riconosciuti meriti nei confronti dell’Associazione possono essere nominati Soci Onorari. La nomina spetta all’Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo.

La qualifica di Associato non è trasmissibile e si perde per decesso, omesso pagamento della quota sociale, esclusione o recesso.

Art. 5 – QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI

Gli Associati versano una quota annuale, fissata dall’Assemblea, che può differenziarla, prevedendo diverse categorie di Associati. Il versamento delle quote annuali è dovuto entro il termine fissato dal Regolamento.

Il recesso deve essere comunicato al Segretario a mezzo di lettera raccomandata o mezzo equipollente entro il mese di dicembre dell’anno in corso ed hanno effetto, salvo diversa indicazione, a partire dalla loro ricezione, esclusa ogni restituzione delle quote già versate.

Il recesso non esime dal versamento della quota dell’anno in corso e di quelle già scadute.

L’Associazione può ricevere contributi anche da soggetti terzi.

Art. 6 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

  • l’Assemblea dei soci
  • il Comitato Esecutivo
  • il Consiglio di Presidenza
  • il Presidente
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi dell’Associazione prestano la loro attività gratuitamente. Il Comitato Esecutivo può autorizzare il rimborso di spese sostenute o da sostenersi per conto dell’Associazione.

Art. 7 – ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI

L’Assemblea si riunisce almeno una volta ogni anno solare, entro il 30 di giugno, per esaminare ed approvare la relazione sull’attività dell’Associazione svolta nell’anno sociale precedente ed il rendiconto economico e finanziario.

L’anno sociale coincide con l’anno solare.

L’Assemblea può essere convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno e deve esserlo quando ne venga fatta richiesta da almeno 50 (cinquanta) Associati, che dovranno preventivamente indicare gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno.

L’Assemblea potrà riunirsi o nella città sede dell’Associazione o altrove. La decisione relativa al luogo di riunione situato in una città diversa da quella della sede dell’Associazione è di competenza del Comitato Esecutivo.

Le convocazioni saranno effettuate a mezzo di lettera o posta elettronica o altro strumento equipollente, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato a cinque giorni.

L’avviso di convocazione dovrà indicare l’ordine del giorno. Nello stesso potrà eventualmente essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione anche nel medesimo giorno, per il caso in cui l’Assemblea prevista in prima convocazione non risulti validamente costituita.

Art. 8 – ASSEMBLEA: DELIBERE

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nei limiti dello Statuto.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Gli Associati possono intervenire all’Assemblea personalmente, o mediante collegamento da remoto o altro strumento telematico, o per delega ad altro Associato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento; in ogni caso ciascun Associato non può assumere più di tre deleghe.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le modifiche statutarie richiedono, oltre alla valida costituzione dell’Assemblea, la presenza di almeno un terzo degli Associati.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono raccolte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La raccolta dei verbali è pubblica.

L’Assemblea approva il rendiconto annuale di gestione, le quote annuali ed il bilancio preventivo.

L’Assemblea approva il regolamento disciplinare eventualmente predisposto e le relative modifiche.

Art. 9 – ASSEMBLEA: DELIBERE SULLE CARICHE

L’Assemblea elegge tra gli Associati, secondo le modalità previste dal Regolamento, il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Ciascun mandato dura tre anni.

Le elezioni alle cariche associative, salvo che avvengano per acclamazione, si effettuano a voto segreto.

Coloro che hanno ricoperto la carica di membro del Comitato Esecutivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente sono rieleggibili alla stessa carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 10 – COMITATO ESECUTIVO: COMPOSIZIONE

Il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di 15 membri, oltre al Presidente, che ne è membro di diritto e lo presiede.

Il Comitato Esecutivo nomina al suo interno il Vice-Presidente, il Segretario, il Vice-Segretario ed il Tesoriere.

In caso di decesso, recesso o di prolungata e ingiustificata assenza di un componente del Comitato Esecutivo questi decadrà dall’ufficio.

Nel caso in cui un componente del Comitato Esecutivo rappresenti un Associato persona giuridica, la quale comunichi al Segretario la cessazione del relativo rapporto, quel componente del Comitato Esecutivo decadrà dall’ufficio.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, uno o più componenti del Comitato Esecutivo decadano dall’Ufficio il Comitato Esecutivo avrà la facoltà di sostituirli, in tutto o in parte, con i primi dei non eletti nelle ultime elezioni.

Art. 11 – COMITATO ESECUTIVO: COMPITI

Il Comitato Esecutivo è l’organo di governo della Associazione.

In particolare, esso:

  • esamina le questioni sottopostegli dal Presidente, attinenti all’attività dell’Associazione, ed approva le relazioni dell’Associazione predisposte in vista dei congressi e delle altre iniziative della Associazione Internazionale;
  • delibera sull’ammissione, esclusione e decadenza degli Associati;
  • delibera sulle modifiche al Regolamento;
  • adotta, sentito il Collegio dei Probiviri, le sanzioni disciplinari nei confronti degli Associati;
  • predispone, su proposta del Tesoriere, il rendiconto economico e finanziario annuale;
  • predispone, sentito il Tesoriere, il bilancio preventivo;
  • propone all’Assemblea, sentito il Tesoriere, la misura delle quote annuali;
  • designa i delegati del Gruppo Italiano a ricoprire la carica di membri del Comitato Esecutivo (ExCo) dell’Associazione Internazionale e nomina altresì, occorrendo, i relatori del Gruppo Italiano ai congressi internazionali;
  • può istituire commissioni, eventualmente aperte anche a soggetti esterni all’Associazione.

Il Comitato Esecutivo è validamente riunito con la presenza di almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del comitato esecutivo sono raccolte in un verbale informale. La raccolta dei verbali è aperta alla consultazione da parte degli Associati.

Art. 12 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Vice-Segretario e dal Tesoriere.

Esso assiste il Presidente su sua richiesta e svolge nei casi di eccezionale urgenza i compiti del Comitato Esecutivo.

Art. 13 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione anche di fronte ai terzi; dirige l’Associazione, convoca e presiede le Assemblee, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e può, occorrendo, delegare parte o tutti i suoi poteri.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 14 – SEGRETARIO

Il Segretario gestisce l’attività dell’Associazione; mantiene i contatti con gli Associati e gli organi della Associazione Internazionale; redige ogni anno una relazione sulla attività dell’Associazione.

Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 15 -TESORIERE

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e svolge le sue funzioni operando di concerto con il Presidente ed il Segretario, riferendo all’Assemblea.

Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Associati; esso controlla l’amministrazione della Associazione, redige e presenta all’Assemblea una relazione sul rendiconto annuale. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Art-. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Associati scelti tra coloro che appartengano all’Associazione da almeno 10 anni e che siano preferibilmente espressione di diverse categorie professionali. I Probiviri sono eletti dall’Assemblea e rieleggibili senza limitazioni.

Il Collegio dei Probiviri propone al Comitato Esecutivo le misure disciplinari da adottarsi nei riguardi degli Associati che abbiano violato le norme dello Statuto e/o dell’eventuale regolamento disciplinare.

Le misure disciplinari che il Collegio dei Probiviri può proporre al Comitato Esecutivo sono le seguenti:

– censura
– sospensione
– esclusione.

La proposta del Collegio dei Probiviri avviene solo dopo aver informato dell’esistenza del procedimento disciplinare l’interessato, il quale ha il diritto di essere sentito.

Il Comitato Esecutivo può disporre l’audizione dell’interessato. La decisione del Comitato Esecutivo deve essere motivata e può discostarsi dalle proposte del Collegio dei Probiviri.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

L’Associazione può essere sciolta per volontà dell’Assemblea espressa con il voto favorevole di due terzi degli Associati.

L’Assemblea in tal caso nomina un liquidatore che provvederà in conformità alle decisioni dell’Assemblea stessa.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione è escluso qualsiasi riparto fra gli Associati. L’intero patrimonio che residuerà a seguito della liquidazione sarà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea o, in mancanza, su indicazione del liquidatore, a Onlus o associazioni operanti in analogo settore ovvero a scopi benefici.

Art. 19 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia al Codice Civile ed alle norme in materia di associazioni.

Art. 20 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Ai fini della determinazione del numero massimo di mandati si computa il solo mandato in corso alla data di entrata in vigore del nuovo testo dell’Art. 9 dello Statuto.

Sino alla costituzione del Collegio dei Probiviri, il potere disciplinare spetta al Comitato Esecutivo.

 


 

REGOLAMENTO

Sezione I – Elezioni

Regola 1.1- Quando sia necessario procedere alla elezione delle cariche sociali, il Segretario ne dà comunicazione agli Associati mediante lettera raccomandata o posta elettronica o mezzo equipollente fissando un termine di almeno un mese entro il quale gli dovranno pervenire le proposte di candidature.

Regola 1.2.- E’ eleggibile alla carica di Presidente l’Associato, persona fisica, che abbia una anzianità di iscrizione alla Associazione di almeno sei anni consecutivi e di partecipazione al Comitato Esecutivo di almeno un mandato. E’ eleggibile a componente del Comitato Esecutivo l’Associato che abbia una anzianità di iscrizione alla Associazione di almeno tre anni.

Regola 1.3. Nel comunicare la propria candidatura al Comitato Esecutivo l’Associato persona giuridica indicherà quale persona fisica ricoprirà effettivamente la carica.

Regola 1.4.- Gli Associati nel comunicare al Segretario le candidature preciseranno a quale o quali cariche ciascuna candidatura si riferisce.

Regola 1.5.- Il Segretario invierà, insieme all’avviso di convocazione dell’Assemblea per le votazioni delle cariche sociali, la lista delle candidature con l’indicazione delle cariche cui ciascuna di esse si riferisce.

Regola 1.6 – Ciascun Associato ha diritto ad un voto per l’elezione del Presidente.

Regola 1.7- Ciascun Associato ha diritto ad indicare sino a 10 (dieci) candidati per l’elezione dei componenti del Comitato Esecutivo.

Regola 1.8 – Ciascun Associato ha diritto ad indicare sino a 3 (tre) candidati per l’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.

Regola 1.9 – Il voto è segreto e viene espresso, direttamente o per delega, intervenendo personalmente all’Assemblea ovvero in collegamento telematico, secondo le modalità di volta in volta individuate dal Comitato Esecutivo e pubblicate sul sito dell’Associazione almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. Le modalità per l’espressione del voto telematico dovranno garantire la regolarità delle operazioni elettorali, la segretezza del voto, la tempestiva comunicazione degli esiti e la verifica dei risultati in caso di contestazioni.

Regola 1.10 – L’Assemblea avrà la facoltà di affidare lo svolgimento delle operazioni di voto, e la risoluzione di eventuali vertenze derivanti da contestazioni, ad una commissione elettorale composta di almeno tre Associati, oltre che dai Probiviri eventualmente presenti il giorno delle elezioni.

Regola 1.11 – Nella elezione del Presidente, in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

Regola 1.12 – Nella elezione dei componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, in caso di parità di voti, prevale in graduatoria il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione.

Sezione II – Ammissione degli Associati

Regola 2.1 -La valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione alla Associazione è rimessa al Comitato Esecutivo.

Regola 2.2. La domanda di ammissione alla Associazione deve essere redatta in maniera tale da consentire al Comitato Esecutivo la verifica dei requisiti per l’ammissione.

Regola 2.3. Ai fini delle verifiche di cui alla Regola 2.2 il Comitato Esecutivo tiene conto della presentazione del candidato da parte di almeno due Associati.

Regola 2.4 Il Comitato Esecutivo esamina senza ritardo le domande di ammissione pervenute in occasione dei congressi dell’Associazione Internazionale, se del caso rinviando l’istruttoria alla prima occasione utile ed ammettendo gli Associati con riserva. L’ammissione con riserva può essere delegata anche agli organi dell’Associazione Internazionale, esaminate le procedure da quest’ultima predisposte in occasione di ciascun congresso. Gli Associati ammessi con riserva possono partecipare, previo pagamento della quota e del corrispettivo di iscrizione, al congresso dell’Associazione internazionale.

Sezione III – Quote associative

Regola 3.1 – Il termine per il pagamento delle quote associative annuali scade il 31 marzo di ciascun anno.

Regola 3.2 – Il Tesoriere ha il compito di sollecitare per iscritto il pagamento degli Associati morosi, inviando loro almeno due comunicazioni, a distanza di almeno 30 giorni l’una dall’altra.

Regola 3.3 – Il Tesoriere ha il compito di indicare al Comitato Esecutivo, entro il 30 novembre di ciascun anno, i nominativi dei soci morosi, i quali sono esclusi dall’Associazione e perdono la qualità di Associato, fermo l’obbligo di pagare le quote scadute.

Sezione IV – Categorie di Associati

Regola 4.1 L’Associazione prevede le seguenti categorie di Associati:

  1. Soci Ordinari;
  2. Soci Onorari – I Soci Onorari non pagano quota alcuna e godono dei diritti dei soci ordinari; possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo;
  3. Soci Giovani – Gli Associati di età inferiore a 36 anni pagano la quota annuale in misura ridotta.

Sezione V – Miscellanea

Regola 5.1 – Il Presidente informa tempestivamente il Comitato Esecutivo delle decisioni ed iniziative prese dal Consiglio di Presidenza.

Regola 5.2 – Il Presidente ed il Tesoriere sono autorizzati ad operare con istituti di credito e/o postali per l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e possono erogare rimborsi spese anche in conflitto di interesse.

Regola 5.3 – Il Segretario, salva diversa indicazione, redige il verbale delle riunioni del Comitato Esecutivo.

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